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Art. 1 – Denominazione |
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È
costituita un'associazione sindacale autonoma, non riconosciuta,
che sarà regolata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile. |
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L'associazione sarà
denominata "Sindacato Medici Ospedalieri"
in forma
abbreviata "SMO". |
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Art. 2 - Scopi dell'Associazione
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Il
Sindacato Medici Ospedalieri non persegue finalità di lucro ed
ha come scopi fondamentali: |
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a)
salvaguardare la dignità, la libertà e l'indipendenza
professionale del medico ospedaliero, secondo le norme
costituzionali, deontologiche, e la coscienza morale di
ciascuno, al fine di assicurare una valida, corretta e
qualificata assistenza; |
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b) tutelare
tutti gli interessi connessi alla sua attività professionale; |
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c) tutelare
la libera professione come valore irrinunciabile dell'attività
del Medico; |
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d)
mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli
organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, e di altre
organizzazioni sindacali; |
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e)
promuovere l'informazione, anche attraverso l'attività
editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o
utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per
tale diffusione dell'opera di professionisti esterni, retribuiti
o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle
spese o delegando tale ricerca a terzi; |
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f) studiare
forme integrative di tutela degli iscritti in campo legale,
assicurativo e previdenziale, con quote associative
differenziate; |
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g)
ricostituire il settore "SNAMI ospedalieri” purché libero da
vincoli e accordi con altri sindacati. |
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Art. 3 – Associati - Quote |
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Del
Sindacato Medici Ospedalieri possono far parte gli iscritti agli
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che accettino il
presente Statuto, operanti a qualsiasi titolo in Ospedali
pubblici e privati o pensionati. |
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È
assicurata ad ogni iscritto ampia libertà di pensiero e di
critica esclusivamente nell'ambito degli organi istituzionali
del Sindacato. |
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Gli
associati sono tenuti al pagamento delle quote associative,
fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. |
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Il
Consiglio potrà definire quote differenziate in funzione dei
vari servizi, assicurativi, previdenziali e legali offerti e
liberamente scelti dal singolo iscritto. |
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L'iscrizione all'Associazione si ottiene mediante domanda da
inoltrare al Consiglio Direttivo, e per esso al Presidente. |
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L'iscrizione avviene con delibera favorevole del Consiglio
Direttivo, o dopo che siano trascorsi novanta giorni senza che
il Consiglio abbia espresso motivato parere negativo; in ogni
caso si perfeziona con il versamento della quota associativa. |
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La sede
organizzativa, amministrativa e della segreteria è a Milano,
all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo. |
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Il cambio
dell'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, non comporterà
modifica del presente statuto. |
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La durata
dell'associazione è illimitata. |
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Art. 6 – Organi dell'Assemblea |
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L'organizzazione del Sindacato Medici Ospedalieri prevede: |
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-
l'Assemblea; |
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- il
Consiglio Direttivo, il suo Presidente e gli altri organi
interni; |
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- il
Collegio dei revisori dei conti. |
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Tutte le
cariche sono onorifiche e senza compenso. |
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Art.
7 - Manifestazioni scientifiche |
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L'Assemblea
è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento
della quota associativa. |
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L'assemblea
viene convocata dal Presidente con lettera semplice inviata a
tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della riunione;
potrà essere utilizzato qualsiasi altro mezzo ritenuto più
idoneo, quale il telefax e/o la posta elettronica. |
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L'avviso
può prevedere anche la seconda convocazione, che potrà avvenire
anche un'ora dopo la prima convocazione, purché nella stessa
sede. |
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L'assemblea
ordinaria deve essere convocata una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per la
discussione della relazione del Presidente e l'approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo, nonché per il rinnovo delle
cariche sociali. |
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L'assemblea
straordinaria viene convocata quando lo ritenga opportuno il
Presidente od almeno un terzo del Consiglio Direttivo, o quando
ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati. |
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L'assemblea
è presieduta dal Presidente o, in sua indisponibilità, del
Consigliere nominato dai presenti. |
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Gli
associati possono esprimere il loro voto anche per delega
conferita ad altri associati; ogni associato non potrà però
essere portatore di un numero di deleghe superiore a 1/30 (un
trentesimo) del numero degli iscritti, con un massimo di
venticinque deleghe per ogni delegato. |
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L'assemblea
in prima convocazione è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o
superiore ai membri del Consiglio Direttivo. |
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L'assemblea
delibera a maggioranza semplice dei presenti. |
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Art.
8 - Consiglio Direttivo |
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Il
Consiglio Direttivo viene nominato dall'assemblea, una volta
verificatesi le circostanze di cui al successivo art. 17. |
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Il
Consiglio viene nominato per quattro esercizi sociali; i
Consiglieri sono rieleggibili. |
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All'atto
della nomina, l'assemblea determina il numero dei Consiglieri,
che non potrà essere inferiore a sette, più un Consigliere ogni
250 iscritti. |
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Il
Consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i
propri membri un Presidente. |
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Il
Consiglio può nominare tra i propri membri un Vice Presidente,
un Segretario, un Tesoriere e l'Addetto Stampa, determinandone
la durata della carica e le funzioni, nonché i Delegati
aziendali. |
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Il
Consiglio si riunisce di norma ogni trenta giorni, ma,
obbligatoriamente, almeno ogni tre mesi, su convocazione a cura
del Presidente, da eseguirsi con ogni mezzo idoneo. |
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Le riunioni
del Consiglio possono svolgersi anche a mezzo videoconferenza od
audioconferenza, con le modalità stabilite dal Presidente. |
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Art.
9 - Funzioni del Consiglio |
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Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell'associazione. |
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Esso potrà, tra l'altro: |
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- analizzare le problematiche sindacali e deliberare su
quanto è necessario per la gestione; |
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- predispone, una volta all'anno, i bilanci consuntivi e
preventivi vista la relazione dei Revisori dei Conti; |
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- stabilire le quote di iscrizione tenuto conto del
disposto del precedente articolo 3, comma 4; |
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- nominare un rappresentante delegato in ogni Azienda o
Distretto sanitario su proposta del Presidente; |
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- deliberare sulle domande di iscrizione pervenute. |
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Il Consiglio potrà inoltre nominare un massimo di tre
membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali
di particolare interesse, con diritto di voto. |
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Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione,
di fronte ai terzi e in giudizio, con tutte le funzioni
inerenti. |
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Sarà suo compito di proporre al Consiglio Direttivo, per la
loro nomina, i Delegati Aziendali, e di curare i rapporti con
gli stessi, supervisionandone l'operato sindacale; di tale
attività darà periodica comunicazione al Consiglio. |
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Art.
11 –
Vice Presidente |
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente. |
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Il Segretario svolge tutte le attività organizzative del
Sindacato, redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle
Assemblee. |
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Il Tesoriere è il responsabile amministrativo della
gestione finanziaria e tiene un registro di entrate ed uscite. |
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Alla fine di ogni anno finanziario, redige il conto
consuntivo dell'anno concluso ed il bilancio di previsione
dell'anno seguente, da sottoporre al Collegio dei Revisori prima
di portarlo all'approvazione del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea Ordinaria. |
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L'Addetto Stampa cura la raccolta delle notizie stampa di
interesse sindacale, tiene i rapporti con la stampa e informa
tutti gli iscritti. |
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Art.
15 – Revisore dei conti |
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Il Collegio dei revisori dei conti viene nominato
dall'assemblea, per la durata di quattro esercizi finanziari; in
forza della disposizione transitoria di cui al successivo art.
17, il primo Collegio, che durerà in carica per due esercizi e
quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2012, verrà nominato dal Consiglio Direttivo. |
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Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed uno
supplente. |
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Il Collegio, qualora non vi abbia provveduto l'organo che
lo ha nominato, elegge tra i suoi membri un Presidente. |
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Il Collegio cura il controllo della regolarità formale
delle spese e degli incassi, redige una relazione sul bilancio,
ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea. |
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Esso si riunisce ogni tre mesi o quando richiesto dal
Consiglio Direttivo. |
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I Revisori, anche supplenti, hanno il diritto di
partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. |
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Art.
16 – Esercizi finanziari |
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Gli esercizi finanziari chiudono il 31 dicembre di ogni
anno. |
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Art.
17 – Disposizione transitoria |
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Finché non sarà raggiunta la quota di almeno 300 iscritti,
e comunque per i primi due anni dalla costituzione, i soci
fondatori, quali risultanti dall'atto costitutivo, e come tali
costituitisi in comitato dei Garanti, formeranno il Consiglio
Direttivo dell'associazione, con tutti i poteri e le prerogative
attribuire al Consiglio stesso nel presente statuto. |
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Tale comitato sarà costituito, oltre che dai fondatori, dai
membri che venissero cooptati ai sensi del precedente articolo
9, comma 3, del presente Statuto. |
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Allegato all'atto di fondazione redatto dal Dottor Folco
Schiavo, Notaio in Milano. Repertorio
n.
177469 e 13713 |
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